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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 novembre 1973, n. 35

INTERVENTI PUBBLICI DI RIMBOSCHIMENTO, DI RICOSTITUZIONE BOSCHIVA E DI SISTEMAZIONE IDRAULICO - FORESTALE NELL'AMBITO DEL TERRITORIO REGIONALE(1)(2)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 108 del 15 novembre 1973

Art. 3
Per gli interventi eseguiti direttamente dalla Regione, gli Uffici periferici della medesima provvedono alla progettazione, assumendo la mano d'opera necessaria. I progetti esecutivi e le eventuali varianti dei medesimi sono sottoposti per l'approvazione alla Giunta regionale che dispone altresì per l'operazione di collaudo e per la relativa liquidazione.

Note del Redattore:

L'art. 16 " Norma transitoria e finale " della L.R. 12 dicembre 1985 n. 29 ha modificato la legge in esame relativamente alla materia in essa disciplinata, cioè riguardo alle " procedure di programmazione e di finanziamento di strutture ed infrastrutture pubbliche ".

La presente legge è stata rifinanziata dalla L.R. 6 luglio 1974, n. 25 ed in seguito dalla L.R. 14 aprile 1975, n. 21.

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