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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 novembre 1973, n. 35

INTERVENTI PUBBLICI DI RIMBOSCHIMENTO, DI RICOSTITUZIONE BOSCHIVA E DI SISTEMAZIONE IDRAULICO - FORESTALE NELL'AMBITO DEL TERRITORIO REGIONALE(1)(2)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 108 del 15 novembre 1973

Art. 4
Per quanto attiene la gestione dei lavori eseguiti in economia a cura degli uffici regionali la liquidazione della spesa viene effettuata dal Presidente della Giunta regionale fatta salva la delega da parte di quest'ultima a favore dell'assessore competente.
Nel caso di lavori affidati in concessione l'erogazione dei fondi per il finanziamento delle opere incluse nei programmi approvati viene disposta dalla Giunta mediante l'anticipazione, rispettivamente nella misura del 45 per cento della spesa ammissibile dopo l'inizio dei lavori, del 45 per cento quando le opere eseguite sono di importo non inferiore ai due terzi dell'anticipazione iniziale, del 10 per cento sulla base delle risultanze del collaudo eseguito.

Note del Redattore:

L'art. 16 " Norma transitoria e finale " della L.R. 12 dicembre 1985 n. 29 ha modificato la legge in esame relativamente alla materia in essa disciplinata, cioè riguardo alle " procedure di programmazione e di finanziamento di strutture ed infrastrutture pubbliche ".

La presente legge è stata rifinanziata dalla L.R. 6 luglio 1974, n. 25 ed in seguito dalla L.R. 14 aprile 1975, n. 21.

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