Art. 5
Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, determinati per l'esercizio finanziario 1973 in lire 1.450.000.000, l'Amministrazione regionale fa fronte mediante l'istituzione di un apposito capitolo di spesa nello stato di previsione per l'esercizio finanziario 1973, e la iscrizione di una maggiore entrata di pari importo sul capitolo 04200 "Assegnazione sul fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo" quale quota parte dell'assegnazione complessiva attribuita alla Regione Emilia-Romagna per l'esercizio 1973, in applicazione dell'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 .
Note del Redattore:
L'art. 16 " Norma transitoria e finale " della L.R. 12 dicembre 1985 n. 29 ha modificato la legge in esame relativamente alla materia in essa disciplinata, cioè riguardo alle " procedure di programmazione e di finanziamento di strutture ed infrastrutture pubbliche ".
La presente legge è stata rifinanziata dalla L.R. 6 luglio 1974, n. 25 ed in seguito dalla L.R. 14 aprile 1975, n. 21.