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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 novembre 1973, n. 35

INTERVENTI PUBBLICI DI RIMBOSCHIMENTO, DI RICOSTITUZIONE BOSCHIVA E DI SISTEMAZIONE IDRAULICO - FORESTALE NELL'AMBITO DEL TERRITORIO REGIONALE(1)(2)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 108 del 15 novembre 1973

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Nell'ambito del territorio regionale gli interventi di rimboschimento, di ricostruzione boschiva nonché l'esecuzione di opere di sistemazione idraulica nei terreni sottoposti a disciplina vincolistica ai sensi del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 Sito esterno sono eseguiti a totale carico della Regione Emilia-Romagna.
Art. 2
Il Consiglio regionale, previa consultazione con le Comunità montane e le Province, approva i programmi di intervento con particolare riguardo al proseguimento dei programmi di forestazione e di ricostituzione boschiva, al completamento delle opere di sistemazione idraulico-forestale, nonché alle esigenze di garantire la continuità di occupazione della mano d'opera locale.
Art. 3
Per gli interventi eseguiti direttamente dalla Regione, gli Uffici periferici della medesima provvedono alla progettazione, assumendo la mano d'opera necessaria. I progetti esecutivi e le eventuali varianti dei medesimi sono sottoposti per l'approvazione alla Giunta regionale che dispone altresì per l'operazione di collaudo e per la relativa liquidazione.
Art. 4
Per quanto attiene la gestione dei lavori eseguiti in economia a cura degli uffici regionali la liquidazione della spesa viene effettuata dal Presidente della Giunta regionale fatta salva la delega da parte di quest'ultima a favore dell'assessore competente.
Nel caso di lavori affidati in concessione l'erogazione dei fondi per il finanziamento delle opere incluse nei programmi approvati viene disposta dalla Giunta mediante l'anticipazione, rispettivamente nella misura del 45 per cento della spesa ammissibile dopo l'inizio dei lavori, del 45 per cento quando le opere eseguite sono di importo non inferiore ai due terzi dell'anticipazione iniziale, del 10 per cento sulla base delle risultanze del collaudo eseguito.
Art. 5
Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, determinati per l'esercizio finanziario 1973 in lire 1.450.000.000, l'Amministrazione regionale fa fronte mediante l'istituzione di un apposito capitolo di spesa nello stato di previsione per l'esercizio finanziario 1973, e la iscrizione di una maggiore entrata di pari importo sul capitolo 04200 "Assegnazione sul fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo" quale quota parte dell'assegnazione complessiva attribuita alla Regione Emilia-Romagna per l'esercizio 1973, in applicazione dell'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 Sito esterno.
Art. 6
Al bilancio per l'esercizio finanziario 1973 sono apportate le seguenti variazioni:
PARTE ENTRATA Sito esterno
a) Variazione in aumento
Capitolo 04200: Sito esterno Assegnazione sul fondo per il finanziamento dei programmi di sviluppo (art. 9 della legge 16 maggio 1970 Sito esterno, n.281)
L.1.450.000.000
PARTE SPESA
b) Variazioni in aumento
Capitolo 67150: Spese per l'attuazione degli interventi di rimboschimento e di ricostituzione boschiva e per opere di sistemazione idraulica dei terreni sottoposti a disciplina vincolistica ai sensi del RD 30 dicembre 1923 n. 3267 (Titolo II - Sezione IV - Categoria IX - Rubrica III)
L.1.450.000.000

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 14 novembre 1973

Note del Redattore:

L'art. 16 " Norma transitoria e finale " della L.R. 12 dicembre 1985 n. 29 ha modificato la legge in esame relativamente alla materia in essa disciplinata, cioè riguardo alle " procedure di programmazione e di finanziamento di strutture ed infrastrutture pubbliche ".

La presente legge è stata rifinanziata dalla L.R. 6 luglio 1974, n. 25 ed in seguito dalla L.R. 14 aprile 1975, n. 21.

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