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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 novembre 1973, n. 36

DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER LA PARTECIPAZIONE DI FUNZIONARI MEDICI A COMMISSIONI E COMITATI OPERANTI NEL SETTORE SANITARIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 110 del 21 novembre 1973

Art. 1
Per la nomina di commissioni e comitati nel settore sanitario, di cui alla legge regionale 12 marzo 1973 n. 16, quando è prevista la partecipazione alle commissioni e ai comitati suddetti di funzionari trasferiti o comandati alla Regione, provenienti dalle carriere direttive dei medici dello Stato o degli enti locali, la scelta può essere effettuata, ferme restando le modalità di designazione e di nomina stabilite nella legge regionale anzidetta, anche tra gli ufficiali sanitari di ruolo o interini, in servizio presso i Comuni o consorzi di vigilanza igienica e profilassi della Regione Emilia - Romagna.
Gli ufficiali sanitari di cui al comma precedente debbono avere la medesima anzianità di servizio prevista per i medici trasferiti o comandati alla Regione dalle rispettive norme di legge, secondo l'equiparazione delle qualifiche all'anzianità stessa stabilita dall'articolo 6 della legge regionale 12 marzo 1973, n. 16. A tale fine si cumulano i servizi di ufficiale sanitario prestati presso enti diversi.

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