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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 novembre 1973, n. 36

DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER LA PARTECIPAZIONE DI FUNZIONARI MEDICI A COMMISSIONI E COMITATI OPERANTI NEL SETTORE SANITARIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 110 del 21 novembre 1973

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Per la nomina di commissioni e comitati nel settore sanitario, di cui alla legge regionale 12 marzo 1973 n. 16, quando è prevista la partecipazione alle commissioni e ai comitati suddetti di funzionari trasferiti o comandati alla Regione, provenienti dalle carriere direttive dei medici dello Stato o degli enti locali, la scelta può essere effettuata, ferme restando le modalità di designazione e di nomina stabilite nella legge regionale anzidetta, anche tra gli ufficiali sanitari di ruolo o interini, in servizio presso i Comuni o consorzi di vigilanza igienica e profilassi della Regione Emilia - Romagna.
Gli ufficiali sanitari di cui al comma precedente debbono avere la medesima anzianità di servizio prevista per i medici trasferiti o comandati alla Regione dalle rispettive norme di legge, secondo l'equiparazione delle qualifiche all'anzianità stessa stabilita dall'articolo 6 della legge regionale 12 marzo 1973, n. 16. A tale fine si cumulano i servizi di ufficiale sanitario prestati presso enti diversi.
Art. 2
Le disposizioni della presente legge hanno carattere transitorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 12 marzo 1973 n. 16.
Art. 3
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia - Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 20 novembre 1973

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