LEGGE REGIONALE 21 novembre 1973, n. 37
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER FAVORIRE LO SVILUPPO DI FORME ASSOCIATIVE FRA ESERCENTI IL COMMERCIO AL DETTAGLIO E DELLA COOPERAZIONE DI CONSUMO NELLA FASE DELL'APPROVVIGIONAMENTO DELLE MERCI
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 112 del 22 novembre 1973
Art. 1
Scopo della legge
La presente legge, in attuazione dell'art. 3, III comma lettera e) e f), dello Statuto, intende concorrere, con la concessione di contributi in conto capitale, al rinnovamento del sistema distributivo favorendo lo sviluppo delle forme di associazionismo economico tra i piccoli e medi esercenti al dettaglio, anche con la partecipazione di produttori agricoli o di operatori turistici, e l'espansione della cooperazione di consumo nella fase dell'approvvigionamento delle merci.
Gli interventi finanziari, aventi durata triennale, hanno carattere straordinario ed integrativo rispetto alle agevolazioni creditizie previste da leggi nazionali.