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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 21 novembre 1973, n. 37

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER FAVORIRE LO SVILUPPO DI FORME ASSOCIATIVE FRA ESERCENTI IL COMMERCIO AL DETTAGLIO E DELLA COOPERAZIONE DI CONSUMO NELLA FASE DELL'APPROVVIGIONAMENTO DELLE MERCI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 112 del 22 novembre 1973

Art. 2
Iniziative ammesse a contributo
Gli interventi finanziari di cui al presente articolo riguardano programmi di investimento che abbiano per oggetto congiuntamente o alternativamente:
a) la costruzione, la trasformazione, l'ampliamento dei locali adibiti o da adibire a impianti di deposito merci, ivi compresa l'acquisizione a qualsiasi titolo dell'area;
b) l'acquisto, il rinnovo, l'ampliamento delle attrezzature fisse e mobili relative agli impianti di deposito merci.

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