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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 21 novembre 1973, n. 37

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER FAVORIRE LO SVILUPPO DI FORME ASSOCIATIVE FRA ESERCENTI IL COMMERCIO AL DETTAGLIO E DELLA COOPERAZIONE DI CONSUMO NELLA FASE DELL'APPROVVIGIONAMENTO DELLE MERCI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 112 del 22 novembre 1973

Art. 5
Domande per la concessione di contributi
Le domande per la concessione dei contributi sono presentate al Sindaco del Comune ove si realizzano le iniziative di cui all'art. 2.
Le domande che fanno carico allo stanziamento per l'anno 1973 debbono essere presentate entro 60 (sessanta) giorni dall'entrata in vigore della presente legge; quelle relative agli anni successivi dovranno essere presentate entro il mese di febbraio di ogni anno. Esse potranno riguardare opere i cui lavori debbano ancora essere iniziati o forniture ancora da eseguire ovvero lavori o forniture che hanno avuto inizio dopo il 1 gennaio dell'anno a cui si riferiscono.
Le richieste di contributi relative all'anno 1973 potranno riguardare anche opere che hanno avuto inizio dopo il primo gennaio 1972 e che erano in corso alla data del primo gennaio 1973 o forniture eseguite dopo il primo gennaio 1972. Alla domanda dovranno essere allegati:
a) una relazione tecnico - finanziaria dell'iniziativa, contenente le caratteristiche progettuali delle opere da realizzare, l'elenco e le caratteristiche delle attrezzature da acquistare, i preventivi di spesa ed ogni altra notizia utile, compresa l'elencazione dei contributi e dei finanziamenti comunque richiesti o ottenuti per la stessa iniziativa;
b) il certificato di iscrizione al registro delle cooperative ovvero copia notarile dell'atto costitutivo della società richiedente;
c) la situazione patrimoniale relativa, ove possibile, all'ultimo consuntivo approvato;
d) la delibera, anche in estratto, del consiglio di amministrazione che approva l'iniziativa ed autorizza la presentazione della domanda di contributo.
I Sindaci dei Comuni trasmettono, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione, al Presidente della Giunta regionale le domande ricevute nei termini di cui al 2 comma, la documentazione allegata, il parere della Commissione comunale per il commercio di cui agli artt. 15 e 16 della legge 11 giugno 1971, n. 426 Sito esterno nonchè il parere del Comune in ordine alla validità economica della iniziativa e alla sua conformità agli indirizzi urbanistici e alle previsioni di eventuali piani del traffico.

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