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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 21 novembre 1973, n. 37

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER FAVORIRE LO SVILUPPO DI FORME ASSOCIATIVE FRA ESERCENTI IL COMMERCIO AL DETTAGLIO E DELLA COOPERAZIONE DI CONSUMO NELLA FASE DELL'APPROVVIGIONAMENTO DELLE MERCI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 112 del 22 novembre 1973

Art. 6
Graduatoria delle richieste
Le domande saranno sottoposte all'esame di una Commissione tecnica regionale, la quale esprime su di esse, entro 60 (sessanta) giorni dal loro ricevimento il proprio motivato parere e propone l'ammontare del contributo da concedersi, calcolato nei limiti previsti dall'art. 4.
La Commissione può invitare il richiedente a fornire chiarimenti sul progetto e sui preventivi di spesa; può chiedere altresì modifiche o varianti ai progetti tecnici ed ai preventivi si spesa.
La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, delibera la graduatoria delle domande.
Sulla base di detta graduatoria la Giunta regionale delibera la concessione dei contributi, determinando le condizioni alle quali è subordinata la loro concessione ed, eventualmente, i termini relativi alla esecuzione degli interventi.
La delibera della Giunta regionale viene pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

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