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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 21 novembre 1973, n. 37

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER FAVORIRE LO SVILUPPO DI FORME ASSOCIATIVE FRA ESERCENTI IL COMMERCIO AL DETTAGLIO E DELLA COOPERAZIONE DI CONSUMO NELLA FASE DELL'APPROVVIGIONAMENTO DELLE MERCI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 112 del 22 novembre 1973

Art. 7
Commissione tecnica regionale
La Commissione tecnica regionale, di cui al precedente articolo 6 è nominata con deliberazione
della Giunta regionale ed è composta:
- dall'Assessore al commercio con funzioni di Presidente;
- da tre funzionari della Regione, scelti fra quelli che prestano la propria attività nei settori del commercio, dell'assetto territoriale e dei lavoripubblici;
- da due esperti in problemi della distribuzione designati dalle organizzazioni sindacali dei commercianti al dettaglio a posto fisso maggiormente rappresentative nella regione;
- da due esperti designati dai consorzi economici tra dettaglianti maggiormente rappresentativi nella regione;
- da tre esperti designati dalle associazioni cooperative, legalmente riconosciute, maggiormente rappresentative nella regione;
- da tre esperti designati dal Consiglio regionale.
Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate da un funzionario della Regione.
Per la validità delle deliberazioni della Commissione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. In caso di parità di voto, prevale il voto del Presidente.
Le spese per il funzionamento della Commissione tecnica regionale sono a carico della Regione.

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