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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 21 novembre 1973, n. 37

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER FAVORIRE LO SVILUPPO DI FORME ASSOCIATIVE FRA ESERCENTI IL COMMERCIO AL DETTAGLIO E DELLA COOPERAZIONE DI CONSUMO NELLA FASE DELL'APPROVVIGIONAMENTO DELLE MERCI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 112 del 22 novembre 1973

Art. 8
Liquidazione dei contributi
La Giunta regionale provvede alla liquidazione del contributo sulla base dell'accertamento effettuato tramite i propri servizi tecnici o avvalendosi degli Uffici del Comune interessato, previa intesa con lo stesso.
Qualora l'onere effettivamente sostenuto per la realizzazione delle iniziative o per l'acquisizione dei beni risulti inferiore a quello preso a base per la concessione del contributo, lo stesso sarà ridotto con deliberazione della Giunta regionale, in misura proporzionale alla spesa accertata.
In caso di mancata attuazione dell'iniziativa o di inosservanza delle condizioni e dei termini indicati nella delibera di concessione, il contributo viene revocato con deliberazione della Giunta regionale.

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