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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 21 novembre 1973, n. 37

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER FAVORIRE LO SVILUPPO DI FORME ASSOCIATIVE FRA ESERCENTI IL COMMERCIO AL DETTAGLIO E DELLA COOPERAZIONE DI CONSUMO NELLA FASE DELL'APPROVVIGIONAMENTO DELLE MERCI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 112 del 22 novembre 1973

Art. 9
Autorizzazione di spesa
Per la concessione dei contributi di cui all'art. 4 della presente legge è autorizzata la spesa di lire 200.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari 1973 e 1974 e di L.250.000.000 per l'esercizio finanziario 1975.
Per l'esercizio 1973 alla spesa di L.200.000.000 la Regione fa fronte mediante la istituzione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio medesimo ed il prelievo di pari importo dal Fondo di cui al Capitolo 75100, secondo la esatta destinazione attribuita a tale somma nell'apposita voce dell'elenco n. 3 annesso al bilancio di previsione per l'esercizio 1973.
Per gli anni successivi la spesa farà carico ai corrispondenti capitoli dello stato di previsione degli esercizi finanziari medesimi.
Alla maggior spesa di L.50.000.000 prevista nell' esercizio 1975 rispetto all'esercizio 1974, l'Amministrazione regionale fa fronte col previsto incremento naturale della quota del fondo comune spettante alla stessa ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 Sito esterno.
Alle spese per il funzionamento della Commissione tecnica regionale di cui all'art. 7 l'Amministrazione regionale provvede coi fondi del cap. 25900 " Spesa per il funzionamento - compresi i gettoni di presenza ed i compensi ai componenti, le indennità di missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri estranei alla Regione - di consigli, commissioni e comitati " del bilancio di previsione dell' esercizio 1973 e degli esercizi futuri.

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