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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 26 novembre 1973, n. 39

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE INIZIATIVE DELLE FORME ASSOCIATIVE FRA ESERCENTI IL COMMERCIO AL DETTAGLIO E ALLA COOPERAZIONE DI CONSUMO NELLA FASE DI VENDITA DELLE MERCI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 116 del 27 novembre 1973

Art. 9
Autorizzazione di spesa
Ai fini della concessione dei contributi di cui all' articolo 4 è autorizzata, per l'esercizio 1973, la spesa di lire 100.000.000. Per gli esercizi successivi verranno annualmente adottati appositi provvedimenti legislativi per la determinazione dello stanziamento e per il finanziamento della spesa.
Al finanziamento della spesa per l'esercizio 1973 si provvede mediante l'istituzione di un apposito capitolo nello stato di previsione del bilancio per l'esercizio stesso e la iscrizione di una maggiore entrata di pari importo sul capitolo 04200 " Assegnazione sul Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo " quale quota parte dell'assegnazione complessiva attribuita alla Regione Emilia - Romagna per l'esercizio 1973, in applicazione all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 Sito esterno.
Alle spese per il funzionamento della Commissione tecnica regionale, di cui all'articolo 7, l'amministrazione regionale provvede coi fondi del capitolo 25900 " Spesa per il funzionamento - compresi i gettoni di presenza ed i compensi ai componenti, le indennità di missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri estranei alla Regione - di consigli, commissioni e comitati " del bilancio di previsione dell'esercizio 1973.

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