LEGGE REGIONALE 27 novembre 1973, n. 40
INTEGRAZIONE DELLA SOMMA STANZIATA PER L'ESERCIZIO 1972 CON LEGGE REGIONALE N. 1 DEL 2 GENNAIO 1973 RELATIVA ALL'ADEGUAMENTO DI DISPOSIZIONI DELLA LEGGE STATALE 12 MARZO 1968, N. 326 PER INIZIATIVE NEL CAMPO DELLE ATTIVITA' TURISTICHE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 117 del 28 novembre 1973
Art. 1
L'autorizzazione di spesa per il finanziamento delle iniziative di cui all'articolo 1 della legge regionale 2 gennaio 1973, n. 1, è elevata a complessive Lire 1.301.000.000, di cui Lire 750.000.000 stanziate nel bilancio di previsione per l'esercizio 1972 e Lire 551.000.000 sul bilancio di previsione per l'esercizio 1973.