LEGGE REGIONALE 27 novembre 1973, n. 40
INTEGRAZIONE DELLA SOMMA STANZIATA PER L'ESERCIZIO 1972 CON LEGGE REGIONALE N. 1 DEL 2 GENNAIO 1973 RELATIVA ALL'ADEGUAMENTO DI DISPOSIZIONI DELLA LEGGE STATALE 12 MARZO 1968, N. 326 PER INIZIATIVE NEL CAMPO DELLE ATTIVITA' TURISTICHE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 117 del 28 novembre 1973
Art. 4
Al bilancio per l'esercizio 1972 sono apportate le seguenti variazioni: | ||
PARTE SPESA | ||
a)Variazioni in diminuzione: | ||
Cap.32600 | Spese per attività di indagine, di studio, di documentazione e di programmazione di interesse turistico nonchè compensi per speciali incarichi | |
L.45.000.000 | ||
Cap.32800 | Contributi " una tantum " a favore di enti che senza scopo di lucro svolgono attività diretta ad incrementare il movimento dei forestieri ed il turismo sociale o giovanile | |
L.345.000.000 | ||
Cap.32850 | Spesa per la propaganda turistica. | |
L.50.000.000 | ||
Totale variazioni diminutive | L.440.000.000 | |
b) Variazioni in aumento: | ||
Cap.71610 | Contributo in capitale per il finanziamento delle iniziative di cui all'articolo 2, lettere b), c), d), e) della legge 12 marzo 1968, n. 326 , da realizzarsi nelle zone dell'Appennino emiliano - romagnolo delimitate ai sensi dell'articolo 3 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 | |
L.250.000.000 | ||
Cap.71620 | Contributo in capitale per il finanziamento delle iniziative di cui all'articolo 2, lettere b), c), d), e) della legge 12 marzo 1968, n. 326 , da realizzarsi nelle restanti zone del territorio regionale non comprese fra quelle delimitate ai sensi dell'articolo 3 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 | |
L.190.000.000 | ||
Totale variazioni in aumento | L.440.000.000 |