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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 novembre 1973, n. 40

INTEGRAZIONE DELLA SOMMA STANZIATA PER L'ESERCIZIO 1972 CON LEGGE REGIONALE N. 1 DEL 2 GENNAIO 1973 RELATIVA ALL'ADEGUAMENTO DI DISPOSIZIONI DELLA LEGGE STATALE 12 MARZO 1968, N. 326 PER INIZIATIVE NEL CAMPO DELLE ATTIVITA' TURISTICHE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 117 del 28 novembre 1973

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
L'autorizzazione di spesa per il finanziamento delle iniziative di cui all'articolo 1 della legge regionale 2 gennaio 1973, n. 1, è elevata a complessive Lire 1.301.000.000, di cui Lire 750.000.000 stanziate nel bilancio di previsione per l'esercizio 1972 e Lire 551.000.000 sul bilancio di previsione per l'esercizio 1973.
Art. 2
L'autorizzazione di spesa per il finanziamento delle iniziative di cui all'articolo 2 della legge regionale 2 gennaio 1973, n. 1, è elevata a complessive Lire 1.229.000.000, di cui Lire 690.000.000 stanziate nel bilancio di previsione per l'esercizio 1972 e Lire 539.000.000 sul bilancio di previsione per l'esercizio 1973.
Art. 3
Alla maggiore spesa di Lire 440.000.000, gravante sul bilancio per l'esercizio 1972 per effetto delle integrazioni di cui ai precedenti articoli 1 e 2, l'Amministrazione regionale provvede mediante lo storno dai seguenti capitoli di spesa compresi nella rubrica 13 " Turismo " del bilancio per lo stesso esercizio, per le somme a fianco di ciascuna indicate, ancora disponibili: Capitolo 32600 L.45.000.000 Capitolo 32800 L.345.000.000
Capitolo 32850 L.50.000.000 avvalendosi della facoltà di cui al II comma dell'articolo 1 della legge regionale 4 luglio 1973, n. 24.
Alla maggiore spesa di Lire 90.000.000, gravante sul bilancio per l'esercizio 1973 per effetto delle integrazioni di cui ai precedenti articoli 1 e 2, l'Amministrazione regionale provvede mediante lo storno della somma di Lire 45.000.000 dal capitolo 32800 ed il prelevamento della somma di Lire 45.000.000 dal fondo di cui al capitolo 48100 del bilancio per lo stesso esercizio.
Art. 4
Al bilancio per l'esercizio 1972 sono apportate le seguenti variazioni:
PARTE SPESA
a)Variazioni in diminuzione:
Cap.32600 Spese per attività di indagine, di studio, di documentazione e di programmazione di interesse turistico nonchè compensi per speciali incarichi
L.45.000.000
Cap.32800 Contributi " una tantum " a favore di enti che senza scopo di lucro svolgono attività diretta ad incrementare il movimento dei forestieri ed il turismo sociale o giovanile
L.345.000.000
Cap.32850 Spesa per la propaganda turistica.
L.50.000.000
Totale variazioni diminutive L.440.000.000
b) Variazioni in aumento:
Cap.71610 Contributo in capitale per il finanziamento delle iniziative di cui all'articolo 2, lettere b), c), d), e) della legge 12 marzo 1968, n. 326 Sito esterno, da realizzarsi nelle zone dell'Appennino emiliano - romagnolo delimitate ai sensi dell'articolo 3 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 Sito esterno
Sito esterno Sito esterno Sito esterno Sito esterno L.250.000.000
Cap.71620 Contributo in capitale per il finanziamento delle iniziative di cui all'articolo 2, lettere b), c), d), e) della legge 12 marzo 1968, n. 326 Sito esterno, da realizzarsi nelle restanti zone del territorio regionale non comprese fra quelle delimitate ai sensi dell'articolo 3 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 Sito esterno
Sito esterno Sito esterno L.190.000.000
Totale variazioni in aumento L.440.000.000
Art. 5
Al bilancio per l'esercizio 1973 sono apportate le seguenti variazioni:
PARTE SPESA
a) Variazioni in diminuzione:
Cap.32800 Contributi " una tantum " a favore di enti che, senza scopo di lucro, svolgono attività diretta ad incrementare il movimento dei forestieri e il turismo sociale o giovanile
L.45.000.000
Cap.48100 Fondo per fare fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione
L.45.000.000
Totale variazioni diminutive L.90.000.000
b) Variazioni in aumento:
Cap.71610 Contributi in capitale per il finanziamento delle iniziative di cui all'articolo 2, lettere b), c), d), e) della legge 12 marzo 1968, n. 326 Sito esterno, da realizzarsi nelle zone dell'Appennino emiliano - romagnolo delimitate ai sensi dell'articolo 3 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 Sito esterno
L.51.000.000
Cap.71620 Contributo in capitale per il finanziamento di iniziative di cui all'articolo 2, lettere b), c), d), e) della legge 12 marzo 1968, n. 326 Sito esterno, da realizzarsi nelle restanti zone del territorio regionale non comprese fra quelle delimitate ai sensi dell'articolo 3 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 Sito esterno
Sito esterno Sito esterno L.39.000.000
Totale variazioni in aumento L.90.000.000
All'elenco n. 2 annesso al bilancio di previsione per l'esercizio 1973 è apportata la seguente variazione:
a)Variazioni in diminuzione:
Progetto di legge regionale per la istituzione di un centro per la promozione e lo sviluppo di forme associative fra dettaglianti e della cooperazione di consumo, per la diffusione delle moderne tecniche di vendita
L.45.000.000

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 27 novembre 1973

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