LEGGE REGIONALE 13 dicembre 1973, n. 42
PROMOZIONE DI ATTIVITA' CULTURALI E INFORMATIVE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 127 del 14 dicembre 1973
Art. 2
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a concedere i contributi secondo le assegnazioni deliberate dalla Giunta medesima, sentita la Commissione consiliare competente.