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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 13 dicembre 1973, n. 42

PROMOZIONE DI ATTIVITA' CULTURALI E INFORMATIVE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 127 del 14 dicembre 1973

Art. 2
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a concedere i contributi secondo le assegnazioni deliberate dalla Giunta medesima, sentita la Commissione consiliare competente.

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