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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 13 dicembre 1973, n. 42

PROMOZIONE DI ATTIVITA' CULTURALI E INFORMATIVE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 127 del 14 dicembre 1973

Art. 4
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge l'Amministrazione regionale fa fronte, per l'esercizio 1973, mediante la istituzione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa di bilancio per l'esercizio stesso ed il prelievo di pari somma dal fondo di cui al capitolo 48100 " Fondo per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione ", secondo l'esatta destinazione conferita a tale somma nell'apposita voce dell'elenco n. 2 annesso al bilancio di previsione per l'esercizio 1973.

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