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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 13 dicembre 1973, n. 42

PROMOZIONE DI ATTIVITA' CULTURALI E INFORMATIVE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 127 del 14 dicembre 1973

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
A partire dall'esercizio 1973 la Regione Emilia - Romagna, per la promozione delle attività culturali e informative, partecipa mediante contributi all'attività svolta con finalità socio - culturali per iniziative di particolare rilevanza da Enti pubblici, da associazioni democratico - popolari a carattere regionale e da altre associazioni, cooperative, enti che operano senza fini di lucro.
I contributi sono volti a favorire il pluralismo dell' espressione, della informazione, della sperimentazione e delle attività di studio e ricerca, e le manifestazioni e le iniziative di carattere culturale, artistico e ricreativo del tempo libero rivolte a tali fini.
Art. 2
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a concedere i contributi secondo le assegnazioni deliberate dalla Giunta medesima, sentita la Commissione consiliare competente.
Art. 3
Per l'attuazione degli interventi previsti dal precedente art. 1 viene stanziata, per l'anno 1973, la somma di L.50.000.000.
Negli anni successivi al 1973, l'entità della spesa verrà stabilita annualmente con appositi provvedimenti legislativi.
Art. 4
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge l'Amministrazione regionale fa fronte, per l'esercizio 1973, mediante la istituzione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa di bilancio per l'esercizio stesso ed il prelievo di pari somma dal fondo di cui al capitolo 48100 " Fondo per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione ", secondo l'esatta destinazione conferita a tale somma nell'apposita voce dell'elenco n. 2 annesso al bilancio di previsione per l'esercizio 1973.
Art. 5
Al bilancio di previsione per l'esercizio 1973 sono apportate le seguenti variazioni:
PARTE SPESA
a) variazioni in aumento
Capitolo.13150 " Interventi per promuovere lo sviluppo e la diffusione della cultura " ( cni) (Titolo I - Sezione II - Categoria IV Rubrica V)
L.50.000.000
b) variazioni in diminuzione
Capitolo.48100 " Fondo per fare fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione "
L.50.000.000

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 13 dicembre 1973

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