LEGGE REGIONALE 18 dicembre 1973, n. 43
CONCESSIONE PER L'ANNO 1973 DI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE CONCESSIONARIE DI SERVIZI AUTOMOBILISTICI O FILOVIARI EXTRAURBANI DI LINEA PER VIAGGIATORI
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 128 del 20 dicembre 1973
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Agli Enti pubblici ed alle Imprese che esercitano in base a concessione regionale servizi automobilistici o filoviari per il trasporto di persone, bagagli e pacchi agricoli possono essere concessi contributi straordinari in relazione all'esercizio svolto nel periodo 1 gennaio- 31 dicembre 1973, entro i limiti di spesa indicati ai successivi articoli.
Art. 2
Il contributo è concesso secondo il criterio seguente:
a) fino ad un massimo di L.100 per autobus km. o filobus km. e ad un massimo del 60% degli introiti ricavati nell'anno 1972 sulla vendita di abbonamenti e tessere a tariffa preferenziale alle Aziende speciali di cui al TU 15 ottobre 1925 n. 2578, alle Società a prevalente partecipazione di enti pubblici locali, alle imprese cooperative senza fini di speculazione privata regolarmente iscritte al registro prefettizio delle cooperative ai sensi di legge, o a loro associazioni e consorzi, e alle imprese private che nel 1973 non raggiungano complessivamente i 100.000 autobus km. di percorrenza sulle autolinee di competenza regionale ed i 200.000 autobus km. su tutte le autolinee esercitate;
b) fino ad un massimo di L.50 per autobus km. e ad un massimo del 30% degli introiti ricavati nell' anno 1972 sulla vendita di abbonamenti e tessere a tariffa preferenziale alle altre imprese private.
La misura in percentuale del contributo sugli introiti per abbonamenti, fermi restando i limiti massimi di cui al comma precedente, viene determinata dalla Commissione prevista dall'art. 7 in ragione inversamente proporzionale alla tariffa preferenziale media per viaggiatori km. praticata da ogni impresa.
Per la determinazione degli anzidetti introiti si ragguagliano ad anno gli importi relativi ad abbonamenti e tessere del periodo 1 aprile- 31 dicembre 1972 accertati in sede di applicazione della legge 18 gennaio 1973, n. 5
.

Per le imprese che non abbiano beneficiato del contributo sugli introiti per abbonamenti e tessere a tariffa preferenziale previsto dalla legge 18 gennaio 1973, n. 5
, sono considerati gli introiti effettivi per abbonamenti e tessere relativi al periodo 1 gennaio - 31 dicembre 1973 da accertare tramite ispezione documentale degli atti dell'impresa.

Nella determinazione della misura del contributo da erogarsi a norma dei commi precedenti ad imprese private si detraggono gli eventuali sussidi e contributi concessi da Comuni, Province ed altri enti locali ad eccezione delle somme erogate in corrispettivo dei servizi di trasporto effettuati in adempimento di apposito incarico di gestione.
Art. 3
Ai fini dell'applicazione dell'art. 2, le percorrenze e gli introiti per abbonamenti relativi a servizi automobilistici o filoviari di concessione regionale aventi caratteristiche urbane sono ammesse nella misura del 60%.
Art. 4
Agli effetti della determinazione delle percorrenze ammissibili al contributo di cui all'articolo 2, si tiene conto delle sole percorrenze effettive di linea conformi alle prescrizioni del disciplinare, detratte quelle relative ai periodi di interruzione del servizio a qualsiasi titolo. Non si considerano, inoltre, le corse bis o plurime, le corse occasionali o speciali a prezzo forfettizzato, nonchè le percorrenze relative ai servizi di gran turismo.
Art. 5
Sono escluse dal contributo di cui all'art. 2 le imprese che non abbiano assicurato la normale efficienza del servizio, che non abbiano rispettato i patti concessionali, che non abbiano applicato il contratto di lavoro o la legislazione sociale.
Possono altresì escludersi dal contributo le imprese che all'atto del pagamento medesimo abbiano manifestato espressamente, o per fatti concludenti, l'intento di rinunciare, in tutto o in parte, all'esercizio dei servizi concessi ovvero di non richiederne la proroga alla scadenza.
Qualora all'atto della concessione del contributo la titolarità della concessione risulti trasferita con regolare autorizzazione ad altro concessionario, il contributo viene erogato al cedente e al concessionario in rapporto ai periodi di espletamento del servizio.
Non sono ammesse al contributo le autolinee per le quali lo Stato o la Regione intervengano, anche indirettamente, con sovvenzioni di esercizio.
Art. 6
La domanda di contributo, rivolta al Presidente della Giunta regionale, deve pervenire, entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, alla Regione Emilia - Romagna, Assessorato all'Assetto del territorio, ai Trasporti e all'Edilizia, Direzione Compartimentale dei Trasporti;
nella domanda devonsi specificare:
- gli elementi necessari alla legale individuazione dell'impresa, allegando la relativa certificazione, con particolare riguardo, ove ricorra il caso, alla dimostrazione delle qualità di cui all'art. 2 lettera della presente legge;
- le percorrenze totali in autobus km. o filobus km. per le quali viene chiesto il contributo;
- gli introiti per tessere ed abbonamenti secondo quanto indicato ai commi 2 e 3 del medesimo art. 2.
A corredo di detta domanda deve essere allegata, inoltre, la seguente documentazione:
- prospetto analitico delle linee esercitate su concessione regionale, statale o comunale, indicando distintamente per ciascuna di esse la percorrenza annua in autobus km. o filobus km., i ricavi della vendita di biglietti a tariffa normale e di tessere od abbonamenti a tariffa preferenziale;
- elenco degli eventuali sussidi e contributi erogati allo stesso titolo da Province, Comuni e altri Enti locali con l'indicazione dei relativi importi.
Art. 7
Per l'esame delle domande di contributo il Presidente della Giunta regionale nomina una Commissione presieduta dall'Assessore competente, di cui fanno parte:
- tre collaboratori della Regione dei quali uno, designato dal Presidente della Commissione, ne svolgerà le funzioni in caso di sua assenza o impedimento;
- due rappresentanti designati dalla Sezione Regionale dell'Unione Province Italiane( UPER);
- due rappresentanti designati dalla sezione regionale dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI);
- un rappresentante delle Aziende speciali designato dal Comitato Regionale Imprese Pubbliche Enti locali( CRIPEL);
- un rappresentante delle Aziende private concessionarie designato dall'Associazione regionale di categoria più rappresentativa.
Svolge le funzioni di segretario un collaboratore della Regione nominato dal Presidente della Commissione al di fuori di essa.
La Commissione provvede all'esame delle domande, esprime il proprio parere sulla loro ammissibilità, nonchè sulla concessione e sulla misura del contributo da erogarsi ad ogni Ente o Impresa richiedente.
Le adunanze della Commissione sono valide quando siano presenti almeno la metà dei suoi membri oltre al Presidente o di chi ne fa le veci. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
Art. 8
Agli Enti ed alle Imprese che hanno prodotto domanda di contributo può essere concesso un acconto pari al 60% del contributo definitivo erogato ai medesimi soggetti ai sensi della legge regionale 18 gennaio 1973, n. 5.
Alle imprese che non hanno beneficiato di alcun contributo ai sensi della legge citata 18 gennaio 1973, n. 5, l'acconto viene determinato con riferimento alle percorrenze effettive del semestre 1 gennaio- 30 giugno 1973.
In caso di mancata concessione del contributo definitivo, la Regione provvede al recupero degli acconti corrisposti.
Art. 9
Il Presidente della Giunta regionale procede all' assegnazione dei contributi definitivi sulla base di un piano finanziario approvato dal Consiglio regionale.
Art. 10
Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, ammontanti per l'esercizio 1973 a complessive L.2.100.000.000, l'Amministrazione regionale fa fronte mediante l'iscrizione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del Bilancio per l'esercizio stesso, ed il prelievo, complessivamente di pari importo, quanto a L.1.900.000.000 dal fondo di cui al Cap. 48100, quanto a L.200.000.000 dal fondo di cui al Cap. 75100.
Art. 11
Al bilancio di previsione per l'esercizio 1973 sono apportate le seguenti variazioni:
PARTE SPESA | ||
a) | Variazioni in diminuzione: | |
Cap. 48100 " Fondo per fare fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione | L.1.900.000.000 | |
Cap. 75100 " Fondo per fare fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione | L.200.000.000 | |
b) | Variazioni in aumento: | |
Cap. 38210 " Contributi straordinari alle imprese concessionarie di servizi automobilistici e filoviari extraurbani di linea per viaggiatori ( cni) - Titolo I - Sezione IV - Rubrica 18 - Categoria 4 | L.2.100.000.000 | |
All'elenco n. 2, annesso al Bilancio di previsione per l'esercizio 1973, sono apportate le seguenti variazioni: | ||
a) | Variazioni in diminuzione: | |
Progetto di legge regionale per il potenziamento dei servizi di trasporto pubblico di persone e per favorire la loro acquisizione alla gestione pubblica meno | L.1.900.000.000 | |
All'elenco n. 3, annesso al Bilancio di previsione per l'esercizio 1973, sono apportate le seguenti variazioni: | ||
a) | Variazioni in diminuzione: | |
Progetto di legge regionale per provvedimenti straordinari ed urgenti a favore di iniziative destinate alla tutela, allo sviluppo ed alla valorizzazione delle attività artigiane | meno L.200.000.000 |
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 18 dicembre 1973