LEGGE REGIONALE 18 dicembre 1973, n. 44
NORME PER LA COSTITUZIONE DI UNA SOCIETA' PER LA VALORIZZAZIONE ECONOMICA DEL TERRITORIO
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 129 del 20 dicembre 1973
Art. 1
Natura giuridica della società
La Regione Emilia - Romagna è autorizzata a promuovere la costituzione di una società per azioni, a prevalente partecipazione regionale, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2325 e seguenti e, in particolare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2458 e seguenti del codice civile.
La Regione Emilia - Romagna si avvarrà di tale società per attuare, con specifico riferimento alla predisposizione di aree, attrezzature e servizi per attività economiche, i propri interventi promozionali rivolti a realizzare uno sviluppo equilibrato del territorio della regione.
La maggioranza assoluta delle azioni della società dovrà essere di proprietà della Regione Emilia - Romagna e il Presidente della Regione, o un assessore delegato allo scopo, ne disporranno la custodia presso la tesoreria regionale.