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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 1973, n. 44

NORME PER LA COSTITUZIONE DI UNA SOCIETA' PER LA VALORIZZAZIONE ECONOMICA DEL TERRITORIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 129 del 20 dicembre 1973

Art. 14
Contributo straordinario per l'anno 1973
In considerazione degli oneri finanziari che la società assume per l'esecuzione dei programmi di intervento regionale, la Regione Emilia - Romagna corrisponde alla società stessa, per l'esercizio finanziario 1973, la somma di L.300.000.000 (trecentomilioni).
All'onere di cui al comma precedente l'amministrazione
regionale fa fronte:
- quanto a L.150.000.000, mediante riduzione del fondo indiviso di cui al cap. 48100 del bilancio di previsione per l'esercizio 1972 ai sensi dell'art. 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 64 Sito esterno, secondo la destinazione data a tale somma nell'apposita voce dell'elenco n. 2 annesso al bilancio di previsione dell'esercizio stesso;
- quanto a L.150.000.000, mediante il prelievo di pari importo dal fondo di cui al capitolo 48100 del bilancio di previsione per l'esercizio 1973, secondo la destinazione data a tale somma nell'apposita voce dell'elenco n. 2 annesso al bilancio di previsione dell'esercizio stesso.

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