LEGGE REGIONALE 18 dicembre 1973, n. 44
NORME PER LA COSTITUZIONE DI UNA SOCIETA' PER LA VALORIZZAZIONE ECONOMICA DEL TERRITORIO
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 129 del 20 dicembre 1973
Art. 3
Oggetto
La società si configurerà e opererà come uno degli strumenti di attuazione della programmazione regionale.
A tal fine la sua azione dovrà essere conseguente agli interventi programmatici rientranti nella programmazione regionale e si esplicherà nelle materie di interesse regionale, nei limiti dello Statuto regionale e degli articoli 117 e 118 della Costituzione.
La società potrà svolgere tutte le operazioni idonee a conseguire il predetto scopo e particolarmente contribuirà a definire, creare e sviluppare aree attrezzate destinate ad attività economiche, a organizzare servizi di assistenza tecnico - amministrativa e di formazione dirigenziale, a sostenere le applicazioni economiche della ricerca, a fornire consulenze e servizi di mercato, a svolgere consulenza finanziaria, a favorire iniziative economiche in forma associata.
La società potrà svolgere la propria attività in forma diretta e in collaborazione con gli enti pubblici, nonchè con le aziende e società da questi ultimi istituite.