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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 1973, n. 44

NORME PER LA COSTITUZIONE DI UNA SOCIETA' PER LA VALORIZZAZIONE ECONOMICA DEL TERRITORIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 129 del 20 dicembre 1973

Art. 3
Oggetto
La società si configurerà e opererà come uno degli strumenti di attuazione della programmazione regionale.
A tal fine la sua azione dovrà essere conseguente agli interventi programmatici rientranti nella programmazione regionale e si esplicherà nelle materie di interesse regionale, nei limiti dello Statuto regionale e degli articoli 117 e 118 della Costituzione.
La società potrà svolgere tutte le operazioni idonee a conseguire il predetto scopo e particolarmente contribuirà a definire, creare e sviluppare aree attrezzate destinate ad attività economiche, a organizzare servizi di assistenza tecnico - amministrativa e di formazione dirigenziale, a sostenere le applicazioni economiche della ricerca, a fornire consulenze e servizi di mercato, a svolgere consulenza finanziaria, a favorire iniziative economiche in forma associata.
La società potrà svolgere la propria attività in forma diretta e in collaborazione con gli enti pubblici, nonchè con le aziende e società da questi ultimi istituite.

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