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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 1973, n. 44

NORME PER LA COSTITUZIONE DI UNA SOCIETA' PER LA VALORIZZAZIONE ECONOMICA DEL TERRITORIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 129 del 20 dicembre 1973

Titolo II
CAPITALE, BILANCI, CONTRIBUTI, OBBLIGAZIONI E CONTROLLI
Art. 6
Capitale Sociale
La Regione Emilia - Romagna sottoscrive all'atto della costituzione della società la maggioranza assoluta delle azioni ed esercita il diritto di opzione allo scopo di mantenere la maggioranza azionaria in tutti i casi di aumento del capitale.
Art. 7
Bilancio della società
La società redigerà il proprio bilancio a norma degli articoli 2423 e seguenti del codice civile.
La società dovrà presentare alla Regione entro il mese di giugno di ogni anno il proprio bilancio, unitamente alle relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale e al verbale di approvazione dell'assemblea dei soci.
Art. 8
Relazione previsionale
La società dovrà inoltre presentare alla Regione entro il 15 settembre di ogni anno una relazione previsionale e programmatica, relativa all'anno successivo, da allegarsi poi come documentazione al bilancio preventivo della Regione.
Art. 9
Contributi
Sulla base del bilancio e delle relazioni previste ai precedenti articoli 7 e 8, la Regione potrà provvedere ogni anno nelle forme di legge ad assegnare alla società contributi nella misura che sarà ritenuta necessaria a favorire l'attività e lo sviluppo in conformità ai programmi regionali.

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