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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 1973, n. 44

NORME PER LA COSTITUZIONE DI UNA SOCIETA' PER LA VALORIZZAZIONE ECONOMICA DEL TERRITORIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 129 del 20 dicembre 1973

Titolo III
ORGANI SOCIALI, ESERCIZIO DEI DIRITTI SOCIALI, COMMISSIONI CONSULTIVE
Art. 10
Nomina degli amministratori
La Regione provvederà a nominare e a revocare i propri rappresentanti nel consiglio di amministrazione e nel collegio sindacale a norma dell'articolo 2458 del codice civile.
Le nomine di cui al comma precedente avverranno secondo quanto previsto dall'art. 62, comma terzo, dello Statuto della Regione Emilia - Romagna.
Art. 11
Esercizio dei diritti sociali
I diritti conseguenti alle azioni di proprietà della Regione saranno esercitati dal Presidente della Giunta regionale, o da un assessore delegato allo scopo.
Art. 12
Commissioni consultive
Allo scopo di assicurare la partecipazione delle organizzazioni sindacali ed economiche regionali, il consiglio di amministrazione della società potrà costituire commissioni consultive sulla base delle designazioni degli organismi regionali interessati.
La società dovrà comunque stabilire rapporti di informazione e di consultazione con le organizzazioni sindacali regionali dei lavoratori.

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