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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 1973, n. 45

EROGAZIONE DI SOVVENZIONI DI ESERCIZIO ALLE IMPRESE ESERCENTI AUTOSERVIZI SOSTITUTIVI DI FERROVIE E TRAMVIE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 130 del 20 dicembre 1973

Art. 3
Le sovvenzioni di cui all'art. 1 possono essere revisionate una sola volta, non prima che siano trascorsi tre anni dalla loro decorrenza.

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