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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 1973, n. 45

EROGAZIONE DI SOVVENZIONI DI ESERCIZIO ALLE IMPRESE ESERCENTI AUTOSERVIZI SOSTITUTIVI DI FERROVIE E TRAMVIE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 130 del 20 dicembre 1973

Art. 4
Per l'esame delle domande di sovvenzione il Presidente della Giunta regionale nomina una Commissione presieduta dall'assessore competente e di cui fanno parte:
- tre collaboratori della Regione dei quali uno, designato dal presidente della Commissione, ne svolgerà le funzioni in caso di sua assenza o impedimento;
- due rappresentanti designati dalla sezione regionale dell'Unione Province Italiane( UPER);
- due rappresentanti designati dalla sezione regionale dell'Associazione nazionale Comuni Italiani ( ANCI);
- un rappresentante delle Aziende speciali designato dal Comitato Regionale Imprese Pubbliche Enti Locali( CRIPEL);
- un rappresentante delle Aziende private concessionarie designato dall'Associazione regionale di categoria più rappresentativa.
Svolge la funzione di segretario un collaboratore della Regione nominato dal presidente della Commissione al di fuori di essa.

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