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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 1973, n. 45

EROGAZIONE DI SOVVENZIONI DI ESERCIZIO ALLE IMPRESE ESERCENTI AUTOSERVIZI SOSTITUTIVI DI FERROVIE E TRAMVIE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 130 del 20 dicembre 1973

Art. 5
La Commissione di cui all'art. 4 provvede all'esame delle domande e predispone un piano finanziario sulla base dei fatti di gestione non anteriori al 1 aprile 1972.
In detto piano sono indicati:
- all'attivo: i prodotti dell'esercizio, compresi gli eventuali sussidi e contributi;
- al passivo: le spese dell'esercizio e le quote annue d' ammortamento degli impianti e del materiale rotabile.
Sulla base delle risultanze del predetto piano finanziario la Commissione propone alla Giunta regionale l'importo annuo della sovvenzione di esercizio da concedersi all'Impresa richiedente.
Le adunanze della Commissione sono valide quando siano presenti almeno la metà dei suoi membri oltre il Presidente o chi ne fa le veci, il cui voto prevale in caso di parità.

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