Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 1973, n. 45

EROGAZIONE DI SOVVENZIONI DI ESERCIZIO ALLE IMPRESE ESERCENTI AUTOSERVIZI SOSTITUTIVI DI FERROVIE E TRAMVIE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 130 del 20 dicembre 1973

INDICE

Art. 5 - La Commissione di cui all'art. 4 provvede all'esame delle domande e predispone un piano finanziario sulla base dei fatti di gestione non anteriori al 1 aprile 1972.
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Alle imprese esercenti autoservizi sostitutivi di ferrovie e tramvie titolari di una sovvenzione di esercizio al 31 marzo 1972, liquidata a norma della legge 2 agosto 1952 n. 1221 Sito esterno e successive modificazioni, con esclusivo riguardo alle risultanze di gestione delle linee sostitutive e la cui erogazione a carico del bilancio dello Stato è cessata a seguito del DPR 14 gennaio 1972 n. 5 Sito esterno, è concessa, a decorrere dal 1 aprile 1972 e fino a quando non sarà provveduto ad una nuova disciplina legislativa degli anzidetti servizi di trasporto, e comunque non oltre la restante durata delle concessioni, una sovvenzione annua di esercizio in misura pari a quella determinata con decreto dal Ministero dei Trasporti e della Aviazione Civile.
Art. 2
La Regione può concedere una sovvenzione di esercizio anche alle Imprese che, pur non beneficiando di alcuna sovvenzione alla data del 31 marzo 1972, abbiano maturato alla data predetta il diritto a richiedere la sovvenzione di esercizio e prodotto altresì formale istanza in tal senso.
Art. 3
Le sovvenzioni di cui all'art. 1 possono essere revisionate una sola volta, non prima che siano trascorsi tre anni dalla loro decorrenza.
Art. 4
Per l'esame delle domande di sovvenzione il Presidente della Giunta regionale nomina una Commissione presieduta dall'assessore competente e di cui fanno parte:
- tre collaboratori della Regione dei quali uno, designato dal presidente della Commissione, ne svolgerà le funzioni in caso di sua assenza o impedimento;
- due rappresentanti designati dalla sezione regionale dell'Unione Province Italiane( UPER);
- due rappresentanti designati dalla sezione regionale dell'Associazione nazionale Comuni Italiani ( ANCI);
- un rappresentante delle Aziende speciali designato dal Comitato Regionale Imprese Pubbliche Enti Locali( CRIPEL);
- un rappresentante delle Aziende private concessionarie designato dall'Associazione regionale di categoria più rappresentativa.
Svolge la funzione di segretario un collaboratore della Regione nominato dal presidente della Commissione al di fuori di essa.
Art. 5
La Commissione di cui all'art. 4 provvede all'esame delle domande e predispone un piano finanziario sulla base dei fatti di gestione non anteriori al 1 aprile 1972.
In detto piano sono indicati:
- all'attivo: i prodotti dell'esercizio, compresi gli eventuali sussidi e contributi;
- al passivo: le spese dell'esercizio e le quote annue d' ammortamento degli impianti e del materiale rotabile.
Sulla base delle risultanze del predetto piano finanziario la Commissione propone alla Giunta regionale l'importo annuo della sovvenzione di esercizio da concedersi all'Impresa richiedente.
Le adunanze della Commissione sono valide quando siano presenti almeno la metà dei suoi membri oltre il Presidente o chi ne fa le veci, il cui voto prevale in caso di parità.
Art. 6
Il Consiglio regionale o la Giunta regionale, a seconda delle rispettive competenze in ordine ai limiti di spesa, deliberano la concessione della sovvenzione e la relativa misura.
Art. 7
La sovvenzione verrà corrisposta in rate trimestrali posticipate, previo accertamento da parte dei competenti uffici della Regione sulla regolarità e la continuità dell'esercizio nel trimestre decorso.
Art. 8
Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, ammontanti per l'esercizio 1972 a complessivi L.400 milioni, l'Amministrazione regionale fa fronte coi fondi stanziati sul capitolo 38100 dell' esercizio 1972 " Sovvenzioni per l'esercizio di filovie extraurbane, funivie ed autolinee sostitutive ".
Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per l'esercizio 1973, ammontanti a L.800 milioni, l'Amministrazione regionale fa fronte mediante la istituzione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio medesimo attraverso il prelievo di L.800 milioni dal fondo di cui al capitolo 75100 del bilancio per lo stesso esercizio.
Le spese di cui alla presente legge sono obbligatorie ai sensi e per gli effetti dell'art. 40 del RD 18 novembre 1923, n. 2440.
Art. 9
Al bilancio per l'esercizio finanziario 1973 sono apportate le seguenti variazioni:
PARTE SPESA
a)Variazioni in diminuzione:
Cap. 75100: Fondo per fare fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione L.800.000.000
b) Variazioni in aumento:
Cap. 38110: " Sovvenzioni per l'esercizio di autoservizi sostitutivi di ferrovie e tramvie( cni) Titolo I - Sezione IV - Categoria 4 - Rubrica 18 " L.800.000.000
All'elenco n. 1 " Spese obbligatorie e d' ordine ", annesso al Bilancio di previsione per l'esercizio 1973, è aggiunto il capitolo 38110 " Sovvenzioni per l'esercizio di autoservizi sostitutivi di ferrovie e tramvie ". All'elenco n. 3 annesso al Bilancio di previsione per l'esercizio 1973 sono apportate le seguenti variazioni:
a)Variazioni in diminuzione:
Progetto di legge regionale per provvedimenti straordinari ed urgenti a favore di iniziative destinate alla tutela, allo sviluppo ed alla valorizzazione delle attività artigiane meno L.800.000.000

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 18 dicembre 1973

Espandi Indice