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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 1973, n. 46

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE PROVINCE, AI COMUNI ED AI LORO CONSORZI PER L'ACQUISIZIONE E IL POTENZIAMENTO DEI PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTO DI LINEA PER VIAGGIATORI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 131 del 20 dicembre 1973

Art. 2
Per i servizi di pubblico trasporto di linea per viaggiatori, già gestiti da imprese private e assunti o da assumersi a norma del TU 15 ottobre 1925, n. 2578, può essere concesso un contributo nella misura massima del 70% sulle spese sostenute e riconosciute ammissibili per l'acquisto di materiale rotabile, attrezzature ed immobili.

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