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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 novembre 1973, n. 41

RIFINANZIAMENTO PER L'ESERCIZIO 1973 DEGLI INTERVENTI DI CUI ALL'ART. 2 LETT. D) DELLA LEGGE REGIONALE 22 DICEMBRE 1972, N. 14 " CONCORSO NELLE SPESE SOSTENUTE DAI COMUNI E LORO CONSORZI PER LA REALIZZAZIONE DI ASILI - NIDO COMUNALI "

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 118 del 28 novembre 1973

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 2, lettera d) della legge regionale 22 dicembre 1972, n. 14, è autorizzata, per l'esercizio 1973, la spesa di L.280.000.000.
Le modalità ed i termini per la concessione sono quelli previsti dagli articoli 8, 9 e 12 della legge regionale 22 dicembre 1972, n. 14.
Art. 2
All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1 della presente legge, l'Amministrazione regionale fa fronte con l'istituzione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1973, mediante la iscrizione di una maggiore entrata di L.280.000.000 sul capitolo 04200 " Assegnazione sul fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo " quale quota parte dell'assegnazione complessiva attribuita alla Regione Emilia - Romagna per l'esercizio 1973, in applicazione dell'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 Sito esterno.
Art. 3
Al bilancio di previsione per l'esercizio 1973 sono apportate le seguenti variazioni:
PARTE ENTRATA
a)Variazioni in aumento:
Cap.04200 " Assegnazione sul fondo per il finanziamento dei programmi di sviluppo " (articolo 9 legge 16 maggio 1970, n. 281 Sito esterno) Sito esterno
L.280.000.000
PARTE SPESA
a)Variazione in aumento:
Cap.65500 " Contributi " una tantum" a Comuni o Consorzi di Comuni per il finanziamento della costruzione di nuovi asili nido "( cni) (Titolo II - Sezione III - Categoria 11 - Rubrica 1)
L.280.000.000

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 27 novembre 1973

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