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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1973, n. 49

INTERVENTI FINANZIARI PER L'ATTUAZIONE DI PIANI PER IL CONTROLLO DELLE MASTITI BOVINE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA PRODUZIONE IGIENICA DEL LATTE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 135 del 28 dicembre 1973

Art. 2
Possono usufruire dei contributi previsti dalla presente legge, fino ad un massimo del 70% della spesa riconosciuta ammissibile, le amministrazioni provinciali o altri enti pubblici o privati, le associazioni e cooperative di produttori, comunque coordinati dalle amministrazioni provinciali competenti, che intendono promuovere piani a carattere volontario, su scala provinciale o interprovinciale, per il controllo delle mastiti sub-cliniche dei bovini.
I contributi vengono concessi per il finanziamento della spesa annuale prevista per l'attuazione dei piani nonché per l'acquisto delle attrezzature necessarie ad allestire eventuali laboratori occorrenti allo scopo, con l'esclusione di quelle primarie che siano già disponibili, ai fini dei piani, presso i laboratori pubblici o di associazioni di produttori che partecipano alla gestione dei piani stessi.
L'assessore alla sanità provvede a fornire agli enti ed alle associazioni, di cui al primo comma del presente articolo, le indicazioni tecniche, metodologiche e organizzative necessarie per la predisposizione dei piani e per l'allestimento dei laboratori secondo le direttive di carattere generale emanate dal ministero della sanità.

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