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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1973, n. 49

INTERVENTI FINANZIARI PER L'ATTUAZIONE DI PIANI PER IL CONTROLLO DELLE MASTITI BOVINE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA PRODUZIONE IGIENICA DEL LATTE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 135 del 28 dicembre 1973

Art. 4
La Giunta regionale, sentito il parere delle commissioni consiliari "Sanità e Sicurezza Sociale" e "Agricoltura", con propria deliberazione approva i piani di cui all'art. 2 e determina l'importo massimo dei contributi ammissibili ai sensi del I comma dello stesso articolo.
I contributi sono erogati sulla base di specifica documentazione attestante le attività svolte e le spese sostenute, vistata dai veterinari provinciali, secondo le modalità indicate dall'assessore alla sanità.

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