LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1973, n. 49
INTERVENTI FINANZIARI PER L'ATTUAZIONE DI PIANI PER IL CONTROLLO DELLE MASTITI BOVINE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA PRODUZIONE IGIENICA DEL LATTE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 135 del 28 dicembre 1973
Art. 5
Gli enti, le cooperative e le associazioni di cui all'art. 2 si avvalgono della collaborazione degli uffici dei veterinari provinciali e degli ispettorati provinciali dell'agricoltura, ai fini della promozione dei piani.
Agli stessi uffici competono compiti di vigilanza tecnica sulle fasi di attuazione dei piani.
Gli enti, le cooperative e le associazioni di cui all'articolo 2, a fini statistici e conoscitivi, trasmettono sistematicamente agli uffici dei veterinari provinciali tutti i dati relativi ai piani in corso di attuazione.