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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 03 gennaio 1974, n. 1

ESTENSIONE DEI BENEFICI DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 10 MAGGIO 1973 N. 21 AGLI INVALIDI DI GUERRA E CATEGORIE ASSIMILATE NONCHE' AI FAMILIARI A CARICO DEI PENSIONATI DELLE CATEGORIE DI LAVORATORI AUTONOMI (COLTIVATORI DIRETTI, COMMERCIANTI E ARTIGIANI), DEGLI INVALIDI CIVILI, DEGLI INVALIDI DI GUERRA E CATEGORIE ASSIMILATE. RIFINANZIAMENTO PER L'ANNO 1974 DELLA LEGGE REGIONALE 10 MAGGIO 1973 N. 21

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 1 del 4 gennaio 1974

Art. 2
Sono ammessi a godere dei benefici previsti dalla legge e dal regolamento citati, per la parte non coperta dall'Opera nazionale invalidi di guerra e da altri Enti, gli invalidi di guerra e gli appartenenti alle categorie assimilate di cui alla legge 18 marzo 1968 n. 313 Sito esternoe successive modificazioni, tutti gli appartenenti alle categorie per legge assistite dall'Opera nazionale invalidi di guerra e loro familiari a carico, nonchè i familiari a carico dei pensionati delle categorie dei lavoratori autonomi (coltivatori diretti, artigiani,commercianti) e degli invalidi civili, che non usufruiscono ad altro titolo dell'assistenza farmaceutica
Le disposizioni relative agli invalidi civili, contenute nel regolamento n. 32 del 6 novembre 1973, si estendono anche agli appartenenti alle categorie di cui al comma precedente.