LEGGE REGIONALE 03 gennaio 1974, n. 1
ESTENSIONE DEI BENEFICI DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 10 MAGGIO 1973 N. 21 AGLI INVALIDI DI GUERRA E CATEGORIE ASSIMILATE NONCHE' AI FAMILIARI A CARICO DEI PENSIONATI DELLE CATEGORIE DI LAVORATORI AUTONOMI (COLTIVATORI DIRETTI, COMMERCIANTI E ARTIGIANI), DEGLI INVALIDI CIVILI, DEGLI INVALIDI DI GUERRA E CATEGORIE ASSIMILATE. RIFINANZIAMENTO PER L'ANNO 1974 DELLA LEGGE REGIONALE 10 MAGGIO 1973 N. 21
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 1 del 4 gennaio 1974
Art. 2
Sono ammessi a godere dei benefici previsti dalla legge e dal regolamento citati, per la parte non coperta dall'Opera nazionale invalidi di guerra e da altri Enti, gli invalidi di guerra e gli appartenenti alle categorie assimilate di cui alla legge 18 marzo 1968 n. 313
e successive modificazioni, tutti gli appartenenti alle categorie per legge assistite dall'Opera nazionale invalidi di guerra e loro familiari a carico, nonchè i familiari a carico dei pensionati delle categorie dei lavoratori autonomi (coltivatori diretti, artigiani,commercianti) e degli invalidi civili, che non usufruiscono ad altro titolo dell'assistenza farmaceutica
e successive modificazioni, tutti gli appartenenti alle categorie per legge assistite dall'Opera nazionale invalidi di guerra e loro familiari a carico, nonchè i familiari a carico dei pensionati delle categorie dei lavoratori autonomi (coltivatori diretti, artigiani,commercianti) e degli invalidi civili, che non usufruiscono ad altro titolo dell'assistenza farmaceutica Le disposizioni relative agli invalidi civili, contenute nel regolamento n. 32 del 6 novembre 1973, si estendono anche agli appartenenti alle categorie di cui al comma precedente.