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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 03 gennaio 1974, n. 1

ESTENSIONE DEI BENEFICI DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 10 MAGGIO 1973 N. 21 AGLI INVALIDI DI GUERRA E CATEGORIE ASSIMILATE NONCHE' AI FAMILIARI A CARICO DEI PENSIONATI DELLE CATEGORIE DI LAVORATORI AUTONOMI (COLTIVATORI DIRETTI, COMMERCIANTI E ARTIGIANI), DEGLI INVALIDI CIVILI, DEGLI INVALIDI DI GUERRA E CATEGORIE ASSIMILATE. RIFINANZIAMENTO PER L'ANNO 1974 DELLA LEGGE REGIONALE 10 MAGGIO 1973 N. 21

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 1 del 4 gennaio 1974

Art. 3
Ai fini della presente legge sono considerati familiari a carico:
a) il coniuge, purchè non legalmente separato per sua colpa;
b) i figli legittimi, legittimati, adottivi, gli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti, quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge;
c) i fratelli, le sorelle, i discendenti in linea retta o collaterale ed i minori regolarmente affidati;
d) gli ascendenti in linea retta, il patrigno, la matrigna, gli adottanti, gli affilianti e le persone alle quali il titolare dei benefici di cui alla presente legge fu regolarmente affidato.
I familiari di cui ai punti b) e c) hanno diritto alla erogazione del contributo della Regione fino al compimento del 18 anno di età, del 21 anno di età qualora frequentino una scuola media o professionale e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26 anno di età, qualora frequentino l'università.