LEGGE REGIONALE 03 gennaio 1974, n. 1
ESTENSIONE DEI BENEFICI DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 10 MAGGIO 1973 N. 21 AGLI INVALIDI DI GUERRA E CATEGORIE ASSIMILATE NONCHE' AI FAMILIARI A CARICO DEI PENSIONATI DELLE CATEGORIE DI LAVORATORI AUTONOMI (COLTIVATORI DIRETTI, COMMERCIANTI E ARTIGIANI), DEGLI INVALIDI CIVILI, DEGLI INVALIDI DI GUERRA E CATEGORIE ASSIMILATE. RIFINANZIAMENTO PER L'ANNO 1974 DELLA LEGGE REGIONALE 10 MAGGIO 1973 N. 21
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 1 del 4 gennaio 1974
Art. 7
I fondi stanziati con la legge 10 maggio 1973 n. 21
, non utilizzati alla fine dell'esercizio finanziario 1973 n relazione alla loro particolare natura ed alle procedure di impiego e di erogazione - possono essere trasportati nell'esercizio successivo per essere utilizzati con le stesse finalità.
, non utilizzati alla fine dell'esercizio finanziario 1973 n relazione alla loro particolare natura ed alle procedure di impiego e di erogazione - possono essere trasportati nell'esercizio successivo per essere utilizzati con le stesse finalità.