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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 03 gennaio 1974, n. 1

ESTENSIONE DEI BENEFICI DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 10 MAGGIO 1973 N. 21 AGLI INVALIDI DI GUERRA E CATEGORIE ASSIMILATE NONCHE' AI FAMILIARI A CARICO DEI PENSIONATI DELLE CATEGORIE DI LAVORATORI AUTONOMI (COLTIVATORI DIRETTI, COMMERCIANTI E ARTIGIANI), DEGLI INVALIDI CIVILI, DEGLI INVALIDI DI GUERRA E CATEGORIE ASSIMILATE. RIFINANZIAMENTO PER L'ANNO 1974 DELLA LEGGE REGIONALE 10 MAGGIO 1973 N. 21

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 1 del 4 gennaio 1974

Art. 8
Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati per l'anno 1974 in lire 1.000.000.000 (un miliardo), si farà fronte mediante l'istituzione nel bilancio di previsione per il relativo esercizio finanziario del capitolo di spesa n. 17050 " Fondo per l'assistenza farmaceutica ai pensionati di alcune categorie dei lavoratori autonomi e agli invalidi civili, che non ne usufruiscano ad altro titolo ", sul quale verrà stanziata la somma di lire 1.000.000.000.
Al maggiore onere di lire 300.000.000, rispetto all' esercizio finanziario 1973, l'Amministrazione regionale fa fronte con il maggior gettito della tassa regionale di circolazione, che a partire dall'1 gennaio 1974 viene devoluta alla Regione in ragione del 50% della tassa erariale in vigore al 31 dicembre 1971, a fronte del 25% devoluto a tutto il 31 dicembre 1972, a termini del combinato disposto del secondo e dell' ultimo comma dell'articolo 4 della legge 16 maggio 1970, n. 281 Sito esterno.