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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 07 gennaio 1974, n. 2

PRIMI PROVVEDIMENTI PER LA TUTELA, LA CONSERVAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEI CENTRI STORICI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 3 del 9 gennaio 1974

Art. 10
All'onere di lire 200.000.000, derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio 1973, l'Amministrazione regionale fa fronte mediante l'istituzione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa di bilancio per l'esercizio medesimo, ed il prelievo di pari importo dal fondo di cui al capitolo 75100, secondo l'esatta destinazione attribuita a tale somma nell'apposita voce dell'elenco n. 3 annesso al bilancio di previsione per l'esercizio 1973.
Alle maggiori spese di L.300.000.000 nell'esercizio 1974 e L.500.000.000 nell'esercizio 1975 rispettivamente nei confronti degli esercizi immediatamente precedenti, l'Amministrazione regionale fa fronte per il 1974 col maggiore gettito della tassa regionale di circolazione di cui all'articolo 1 lettera c) della legge regionale 27 dicembre 1971, n. 1, che a partire dall' 1 gennaio 1974 viene devoluta alla Regione in ragione del 50% della tassa erariale in vigore al 31 dicembre 1971, a fronte del 25% devoluto a tutto il 31 dicembre 1973 e per il 1975 con l'incremento naturale del tributo stesso.

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