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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 07 gennaio 1974, n. 2

PRIMI PROVVEDIMENTI PER LA TUTELA, LA CONSERVAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEI CENTRI STORICI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 3 del 9 gennaio 1974

Art. 2
Su proposta della Giunta, il Consiglio regionale determina con legge i criteri metodologici per qualificare gli agglomerati urbani come storici e per individuare le zone territoriali omogenee di tipo A) di cui all'articolo 2 del DM 2 aprile 1968, in relazione alla loro collocazione nel contesto territoriale socio - economico e nell'ambito della tutela dei beni culturali.
In conformità ai suddetti criteri, la Giunta regionale, sentiti i Comuni interessati, individua i Comuni sedi dei centri storici e ne tiene un inventario. A tal fine, la Giunta regionale deve sentire la competente commissione consiliare.
Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale predispone i progetti di legge per la tutela, la rivitalizzazione e la migliore utilizzazione dei centri storici.

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