LEGGE REGIONALE 07 gennaio 1974, n. 2
PRIMI PROVVEDIMENTI PER LA TUTELA, LA CONSERVAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEI CENTRI STORICI
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 3 del 9 gennaio 1974
Art. 3
Ai fini dell'applicazione della legge 22 ottobre 1971, n. 865 , nonchè ai fini della concessione dei contributi di cui al successivo articolo 5, fino a quando non entrino in vigore i provvedimenti di cui al precedente articolo 2, sono da considerare " centri storici " e " zone territoriali omogenee " le aree delimitate come tali negli strumenti urbanistici.
I piani regolatori generali e i programmi di fabbricazione, in mancanza degli strumenti urbanistici di cui al comma successivo, devono prevedere per i centri storici e per le zone territoriali omogenee di tipo A) interventi di restauro e di risanamento conservativo.
Interventi diversi, nonchè quelli previsti nel comma precedente, sono effettuati secondo le prescrizioni di piani particolareggiati di iniziativa pubblica o privata di cui alla legge 17 agosto 1942 n. 1150 e successive modificazioni e - fatto il più ampio ricorso alle convenzioni tra Comuni e proprietà privata attraverso piani per l'edilizia economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962 n. 167 e successive integrazioni e modificazioni.