LEGGE REGIONALE 07 gennaio 1974, n. 2
PRIMI PROVVEDIMENTI PER LA TUTELA, LA CONSERVAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEI CENTRI STORICI
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 3 del 9 gennaio 1974
Art. 4
Fino a quando non sarà stato approvato il piano regolatore generale ovvero il programma di fabbricazione, ai Comuni che ne sono sprovvisti si applicano le norme di cui all'articolo 17, comma V, della legge 6 agosto 1967, n. 765 .