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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 07 gennaio 1974, n. 2

PRIMI PROVVEDIMENTI PER LA TUTELA, LA CONSERVAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEI CENTRI STORICI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 3 del 9 gennaio 1974

Art. 5
Su proposta della Giunta, il Consiglio regionale per ciascuno degli esercizi 1973, 1974 e 1975 delibera un programma annuale per la concessione ai Comuni o ai loro consorzi ed alle Province di contributi a fondo perduto, da destinare al finanziamento di interventi urgenti di restauro o di risanamento conservativo su immobili di loro proprietà.
Detto programma terrà conto della situazione di bilancio dei Comuni e delle Province, nonchè dell'importanza e dell'urgenza degli interventi da finanziare.
Possono essere ammessi a contributo, purchè riferiti a centri storici e a zone territoriali omogenee di tipo A), anche gli studi necessari per predisporre piani particolareggiati di esecuzione o piani per la edilizia economica e popolare, o per apportare varianti agli strumenti urbanistici adottati, purchè il conferimento dei relativi incarichi risulti deliberato in data successiva al 31 dicembre 1972. I contributi sono concessi per il 50% all'atto della trasmissione dello strumento urbanistico e per il restante 50% dopo l'approvazione dello strumento stesso.
Il Consiglio delibera il programma relativo al 1973 entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e quelli riguardanti il 1974 ed il 1975 entro il 31 luglio dell'anno cui si riferiscono.

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