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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 07 gennaio 1974, n. 2

PRIMI PROVVEDIMENTI PER LA TUTELA, LA CONSERVAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEI CENTRI STORICI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 3 del 9 gennaio 1974

Art. 7
Divenuta esecutiva la deliberazione consiliare di cui all'articolo 5 comma I, il Presidente della Giunta assegna all'ente, la cui domanda è stata ammessa a contributo, il termine entro il quale devono essere trasmessi, per le approvazioni e i pareri di legge, gli studi o il progetto esecutivo dell'intervento o il piano urbanistico o le varianti per i quali è stato richiesto il contributo.
Gli schemi delle convenzioni relative al conferimento degli incarichi professionali di cui al precedente articolo 6, sono inviati alla Regione entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al primo comma. Dette convenzioni potranno essere stipulate trascorsi quindici giorni dalla data dell'invio alla Regione.

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