LEGGE REGIONALE 07 gennaio 1974, n. 2
PRIMI PROVVEDIMENTI PER LA TUTELA, LA CONSERVAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEI CENTRI STORICI
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 3 del 9 gennaio 1974
Art. 8
La Giunta regionale provvede alla concessione del contributo con facoltà di delegare il Presidente o un assessore.