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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 07 gennaio 1974, n. 2

PRIMI PROVVEDIMENTI PER LA TUTELA, LA CONSERVAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEI CENTRI STORICI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 3 del 9 gennaio 1974

Art. 6
Le domande per la concessione dei contributi, deliberate dai consigli degli enti richiedenti, di cui all'articolo precedente, vanno indirizzate al Presidente della Giunta regionale e devono essere corredate:
1) dal progetto di massima dell'intervento che si intende effettuare o da copia delle deliberazioni di conferimento di incarico a liberi professionisti o ad uffici pubblici per gli studi di cui all' articolo 5, comma terzo, o per la redazione dei piani ovvero delle varianti che si intendono predisporre;
2) da un preventivo di spesa, comprensivo degli oneri occorrenti per le eventuali consulenze ed indagini preliminari;
3) da copie del bilancio di previsione relativo all' esercizio finanziario in corso all'atto della proposizione della domanda.
Le domande concernenti il programma relativo al 1973 devono pervenire entro sessanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge, e quelle relative al 1974 ed al 1975 entro il 30 aprile dell'anno cui si riferiscono.

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