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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 07 gennaio 1974, n. 2

PRIMI PROVVEDIMENTI PER LA TUTELA, LA CONSERVAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEI CENTRI STORICI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 3 del 9 gennaio 1974

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
La qualificazione degli agglomerati urbani come centri storici, gli interventi e le provvidenze per la tutela, conservazione e valorizzazione dei centri storici stessi della regione Emilia - Romagna sono adottati a norma della presente legge.
Art. 2
Su proposta della Giunta, il Consiglio regionale determina con legge i criteri metodologici per qualificare gli agglomerati urbani come storici e per individuare le zone territoriali omogenee di tipo A) di cui all'articolo 2 del DM 2 aprile 1968, in relazione alla loro collocazione nel contesto territoriale socio - economico e nell'ambito della tutela dei beni culturali.
In conformità ai suddetti criteri, la Giunta regionale, sentiti i Comuni interessati, individua i Comuni sedi dei centri storici e ne tiene un inventario. A tal fine, la Giunta regionale deve sentire la competente commissione consiliare.
Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale predispone i progetti di legge per la tutela, la rivitalizzazione e la migliore utilizzazione dei centri storici.
Art. 3
Ai fini dell'applicazione della legge 22 ottobre 1971, n. 865 Sito esterno, nonchè ai fini della concessione dei contributi di cui al successivo articolo 5, fino a quando non entrino in vigore i provvedimenti di cui al precedente articolo 2, sono da considerare " centri storici " e " zone territoriali omogenee " le aree delimitate come tali negli strumenti urbanistici.
I piani regolatori generali e i programmi di fabbricazione, in mancanza degli strumenti urbanistici di cui al comma successivo, devono prevedere per i centri storici e per le zone territoriali omogenee di tipo A) interventi di restauro e di risanamento conservativo.
Interventi diversi, nonchè quelli previsti nel comma precedente, sono effettuati secondo le prescrizioni di piani particolareggiati di iniziativa pubblica o privata di cui alla legge 17 agosto 1942 n. 1150 Sito esterno e successive modificazioni e - fatto il più ampio ricorso alle convenzioni tra Comuni e proprietà privata attraverso piani per l'edilizia economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962 n. 167 Sito esterno e successive integrazioni e modificazioni.
Art. 4
Fino a quando non sarà stato approvato il piano regolatore generale ovvero il programma di fabbricazione, ai Comuni che ne sono sprovvisti si applicano le norme di cui all'articolo 17, comma V, della legge 6 agosto 1967, n. 765 Sito esterno.
Art. 5
Su proposta della Giunta, il Consiglio regionale per ciascuno degli esercizi 1973, 1974 e 1975 delibera un programma annuale per la concessione ai Comuni o ai loro consorzi ed alle Province di contributi a fondo perduto, da destinare al finanziamento di interventi urgenti di restauro o di risanamento conservativo su immobili di loro proprietà.
Detto programma terrà conto della situazione di bilancio dei Comuni e delle Province, nonchè dell'importanza e dell'urgenza degli interventi da finanziare.
Possono essere ammessi a contributo, purchè riferiti a centri storici e a zone territoriali omogenee di tipo A), anche gli studi necessari per predisporre piani particolareggiati di esecuzione o piani per la edilizia economica e popolare, o per apportare varianti agli strumenti urbanistici adottati, purchè il conferimento dei relativi incarichi risulti deliberato in data successiva al 31 dicembre 1972. I contributi sono concessi per il 50% all'atto della trasmissione dello strumento urbanistico e per il restante 50% dopo l'approvazione dello strumento stesso.
Il Consiglio delibera il programma relativo al 1973 entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e quelli riguardanti il 1974 ed il 1975 entro il 31 luglio dell'anno cui si riferiscono.
Art. 6
Le domande per la concessione dei contributi, deliberate dai consigli degli enti richiedenti, di cui all'articolo precedente, vanno indirizzate al Presidente della Giunta regionale e devono essere corredate:
1) dal progetto di massima dell'intervento che si intende effettuare o da copia delle deliberazioni di conferimento di incarico a liberi professionisti o ad uffici pubblici per gli studi di cui all' articolo 5, comma terzo, o per la redazione dei piani ovvero delle varianti che si intendono predisporre;
2) da un preventivo di spesa, comprensivo degli oneri occorrenti per le eventuali consulenze ed indagini preliminari;
3) da copie del bilancio di previsione relativo all' esercizio finanziario in corso all'atto della proposizione della domanda.
Le domande concernenti il programma relativo al 1973 devono pervenire entro sessanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge, e quelle relative al 1974 ed al 1975 entro il 30 aprile dell'anno cui si riferiscono.
Art. 7
Divenuta esecutiva la deliberazione consiliare di cui all'articolo 5 comma I, il Presidente della Giunta assegna all'ente, la cui domanda è stata ammessa a contributo, il termine entro il quale devono essere trasmessi, per le approvazioni e i pareri di legge, gli studi o il progetto esecutivo dell'intervento o il piano urbanistico o le varianti per i quali è stato richiesto il contributo.
Gli schemi delle convenzioni relative al conferimento degli incarichi professionali di cui al precedente articolo 6, sono inviati alla Regione entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al primo comma. Dette convenzioni potranno essere stipulate trascorsi quindici giorni dalla data dell'invio alla Regione.
Art. 8
La Giunta regionale provvede alla concessione del contributo con facoltà di delegare il Presidente o un assessore.
Art. 9
Per le finalità indicate nella presente legge è autorizzata la complessiva spesa di lire 1.700.000.000 così ripartita:
- lire 200.000.000 nell'esercizio 1973;
- lire 500.000.000 nell'esercizio 1974;
- lire 1.000.000.000 nell'esercizio 1975.
Art. 10
All'onere di lire 200.000.000, derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio 1973, l'Amministrazione regionale fa fronte mediante l'istituzione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa di bilancio per l'esercizio medesimo, ed il prelievo di pari importo dal fondo di cui al capitolo 75100, secondo l'esatta destinazione attribuita a tale somma nell'apposita voce dell'elenco n. 3 annesso al bilancio di previsione per l'esercizio 1973.
Alle maggiori spese di L.300.000.000 nell'esercizio 1974 e L.500.000.000 nell'esercizio 1975 rispettivamente nei confronti degli esercizi immediatamente precedenti, l'Amministrazione regionale fa fronte per il 1974 col maggiore gettito della tassa regionale di circolazione di cui all'articolo 1 lettera c) della legge regionale 27 dicembre 1971, n. 1, che a partire dall' 1 gennaio 1974 viene devoluta alla Regione in ragione del 50% della tassa erariale in vigore al 31 dicembre 1971, a fronte del 25% devoluto a tutto il 31 dicembre 1973 e per il 1975 con l'incremento naturale del tributo stesso.
Art. 11
Al bilancio di previsione per l'esercizio 1973 è apportata la seguente variazione:
PARTE SPESA
a)Variazioni in aumento
Capitolo 75200 "Primi provvedimenti per la tutela, la conservazione e la valorizzazione dei centri storici " (titolo II - sezione 4a - categoria 11a - rubrica 15a) (capitolo di nuova istituzione)
L.200.000.000.
b)Variazioni in diminuzione
Capitolo 75100 "Fondo per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione "
L.200.000.000.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 7 gennaio 1974

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