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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 1974, n. 6

ISTITUZIONE DEL CIRCONDARIO DI RIMINI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 14 del 24 gennaio 1974

Art. 11
Quando uno o più Consigli comunali o il Consiglio provinciale di Forlì non abbiano proceduto nel termine previsto dall'articolo 7 alla nomina dei membri di loro competenza, o alle sostituzioni di cui al precedente articolo nel termine previsto, il Consiglio regionale, entro 30 giorni, effettua le designazioni dei membri mancanti sceglindoli fra i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei rispettivi comuni o della provincia di Forlì e rispettando il numero dei componenti assegnati a ciascun Comune o alla Provincia dall'articolo 6.

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