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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 1974, n. 6

ISTITUZIONE DEL CIRCONDARIO DI RIMINI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 14 del 24 gennaio 1974

Art. 15
Il Comitato circondariale cura la più ampia informazione dei cittadini sull'attività ed i programmi del Comitato stesso.
Prima di procedere alla adozione degli atti di cui al precedente articolo, il Comitato circondariale trasmette i relativi progetti ai Consigli comunali, di quartiere, di delegazione o di frazione, nonchè alle organizzazioni sindacali ed economiche dei lavoratori dipendenti ed autonomi e ad altri enti, organizzazioni ed associazioni.
I progetti di cui al comma precedente non possono essere portati in discussione davanti al Comitato circondariale prima di 30 giorni dalla data del loro invio ai predetti destinatari.
Entro tale termine tutti gli enti ed organizzazioni interessati possono fare pervenire all'Ufficio di Presidenza osservazioni e proposte.
Il regolamento interno disciplinerà le modalità di esame e di discussione delle osservazioni e delle proposte pervenute, nonchè l'attività di informazione.

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